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Articolo 123 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 123 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione dell'indennitą per inabilitą temporanea o di pagamento della rendita di inabilitą permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'Istituto assicuratore, se gli risulti che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.

In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.

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