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Articolo 110 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 110 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo ne può essere pignorato o sequestrato, [tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto.](1)(2)

Note

(1) Con sentenza del 4 - 9 maggio 1973, n. 55, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione espressa con le parole: "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto.".
(2) Con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 572, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.".

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