Le rendite di inabilitā e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all'entitā delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall'Istituto assicuratore e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In caso di morte del titolare della rendita č corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.