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Articolo 187 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 187 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla gestione delibera:

  1. 1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;
  2. 2) sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
  3. 3) sulla compilazione di regolamenti interni;
  4. 4) su convenzioni da stipulare con limiti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei per l'assistenza;
  5. 5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione. Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione e propone la, misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi dell'art. 182.

Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell'istituto medesimo.

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