Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350, a decorrere dal 5 dicembre 1994.
[L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'Istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:
- a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;
- b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni prescritte;
- c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi.]