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Articolo 7 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 7 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 al considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga.

Per le navi che non siano muniti di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone Iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nel libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizioni deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente decreto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alla disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.

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