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Articolo 33 Testo unico sull'agricoltura

(D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

[Aggiornato al 10/04/2024]

Disposizioni per gli organismi pagatori

Dispositivo dell'art. 33 Testo unico sull'agricoltura

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

[3. Comma abrogato dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441.]

[4. Comma abrogato dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441.]

[5. Comma abrogato dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441.]

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