Articolo soppresso dal D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.
            
            [1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivitą, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.]
 
         
      




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