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Articolo 24 Testo unico sull'agricoltura

(D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

[Aggiornato al 10/04/2024]

Indicatori di tempo e temperatura

Dispositivo dell'art. 24 Testo unico sull'agricoltura

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità.

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