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Articolo 3 Regolamento posta elettronica certificata

(D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68)

[Aggiornato al 25/01/2011]

Trasmissione del documento informatico

Dispositivo dell'art. 3 Regolamento posta elettronica certificata

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».

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