Come funziona il pagamento in contanti da parte di Inps? Il quesito ha ragion d'essere considerato che, nel tempo, varie incertezze sono emerse negli operatori delle strutture territoriali dell'Istituto di previdenza. Tanto da rendersi doverosi alcuni chiarimenti da parte di Inps stesso: con il messaggio n. 2672 dello scorso 22 luglio, l'istituto ha indicato agli addetti quali istruzioni e limiti rispettare in materia di versamenti in denaro contante. Le incertezze ruotano attorno all'effettivo margine di operatività delle regole di cui al D.L. n. 138 del 2011 e delle modifiche avutesi con D.L. n. 201 dello stesso anno, rispetto a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231 del 2007 sulle limitazioni all’utilizzo della moneta cartacea.
La regola generale di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 aveva, a suo tempo, vietato il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore in euro o in valuta estera), compiuto a qualsiasi titolo tra soggetti distinti, qualora il valore oggetto di trasferimento fosse uguale o superiore al tetto dei 3.000 euro. Nel tempo - rimarca il messaggio Inps n. 2672 - l'importo è stato modificato più volte e, da ultimo, con la legge di Bilancio 2023 (art. 1 comma 384 lettera b).
Oggi vale il limite generale dei 5.000 euro al trasferimento dei contanti, così come indicato dall’art. 49, comma 3-bis del D. Lgs. n. 231 del 2007. L'aggiornamento del tetto risale alla penultima manovra ed è operativo dal primo gennaio 2023.
Attenzione, però, in quanto sono salve le specifiche regole relative ai pagamenti disposti dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Il riferimento diretto, per quanto qui interessa, è all'Inps.
Infatti, con il messaggio n. 2672 l'Istituto, se da un lato ribadisce il limite ai versamenti in contanti nella misura di mille euro per le pensioni e per le altre prestazioni erogate dallo stesso istituto, dall'altro richiama espressamente il D.L. n. 138 del 2011. Quest'ultimo dispone che: "lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
Si palesa perciò, in capo all'Inps, un più rigido limite ai versamenti in denaro contante rispetto a quello generale. L'istituto – in qualità di P.A. - sarà così obbligato a effettuare le operazioni di pagamento con strumenti digitali, tracciabili e visibili agli occhi del Fisco, qualora sia superato questo importo più basso rispetto al limite dei 5mila euro.
La regola generale di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 aveva, a suo tempo, vietato il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore in euro o in valuta estera), compiuto a qualsiasi titolo tra soggetti distinti, qualora il valore oggetto di trasferimento fosse uguale o superiore al tetto dei 3.000 euro. Nel tempo - rimarca il messaggio Inps n. 2672 - l'importo è stato modificato più volte e, da ultimo, con la legge di Bilancio 2023 (art. 1 comma 384 lettera b).
Oggi vale il limite generale dei 5.000 euro al trasferimento dei contanti, così come indicato dall’art. 49, comma 3-bis del D. Lgs. n. 231 del 2007. L'aggiornamento del tetto risale alla penultima manovra ed è operativo dal primo gennaio 2023.
Attenzione, però, in quanto sono salve le specifiche regole relative ai pagamenti disposti dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Il riferimento diretto, per quanto qui interessa, è all'Inps.
Infatti, con il messaggio n. 2672 l'Istituto, se da un lato ribadisce il limite ai versamenti in contanti nella misura di mille euro per le pensioni e per le altre prestazioni erogate dallo stesso istituto, dall'altro richiama espressamente il D.L. n. 138 del 2011. Quest'ultimo dispone che: "lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
Si palesa perciò, in capo all'Inps, un più rigido limite ai versamenti in denaro contante rispetto a quello generale. L'istituto – in qualità di P.A. - sarà così obbligato a effettuare le operazioni di pagamento con strumenti digitali, tracciabili e visibili agli occhi del Fisco, qualora sia superato questo importo più basso rispetto al limite dei 5mila euro.