Nello specifico, l’art. 18 del Decreto Fiscale ha modificato l’art. 49 del D. Lgs 231/2007 relativo proprio alla attuazione delle direttive comunitarie concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Alla disposizione citata – che originariamente prevedeva che “è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro” – è stato infatti aggiunto il comma 3 bis, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
La soglia massima di denaro attualmente utilizzabile per i trasferimenti cash, dunque, è di euro 999,99.
Ma, nello specifico, quali sono le operazioni precluse? Quali invece sono sottratte al divieto? E, ancora, che sanzioni sono previste per il caso di violazione? Al fine di fare chiarezza circa tale importante novità, sembra utile fornire delle sintetiche risposte a tali quesiti:
- le operazioni precluse: il divieto di effettuare operazioni cash per un importo pari o superiore ad euro 1.000,00 si estende a qualsiasi tipo di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra diverse persone fisiche o persone giuridiche. Ciò che rileva è solo la somma di denaro oggetto dell’operazione, che sopra la soglia indicata è sempre preclusa, a prescindere dal titolo. Sono pertanto compresi nel campo di applicazione del divieto anche prestiti e donazioni. Inoltre, sono sanzionabili anche le operazioni relative a somme inferiori ad euro 1.000,00 che risultino complessivamente elusive del divieto in quanto frutto di un “frazionamento fittizio” del pagamento;
- le operazioni consentite: va precisato innanzitutto che il divieto si applica solo ai pagamenti in contanti dei soggetti residenti in Italia, sicchè devono considerarsi lecite le operazioni sopra soglia effettuate da cittadini stranieri, per i quali vige il più alto limite di 10.000,00. Quanto invece alle operazioni effettuate dai cittadini italiani, restano esclusi dal rigido divieto i versamenti e i prelievi di denaro contante sul proprio conto corrente, che possono superare la soglia dei 1.000,00 euro, salvo il potere dell’Amministrazione di effettuare delle verifiche. Resta consentito, infine, il pagamento dei compensi per le attività di lavoro autonomo occasionale;
- le sanzioni: il Decreto Fiscale del 2019 ha modificato altresì l’art. 63 D. Lgs. 231/2007, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia per i soggetti attivi della violazione (per i quali le sanzioni potranno andare da 1.000,00 a 50.000,00 euro) sia per i soggetti obbligati a vigilare e comunicare eventuali irregolarità (per i quali le sanzioni vanno dai 3.000,00 ai 15.000,00 euro).