L’ergastolano ha diritto al permesso per andare al matrimonio del figlio?
Per rispondere a questo curioso quesito è utile analizzare la sentenza n. 55797 del 14 dicembre 2017, che si è occupata proprio di tale questione.
Nello specifico, la sentenza della Cassazione sopraccitata trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva rigettato il reclamo proposto da un ergastolano avverso il provvedimento con cui gli era stato negato il “permesso di necessità” (di cui all’art. 30 della legge sull’ordinamento penitenziario), per presenziare al matrimonio del figlio.
Il Tribunale di Sorveglianza, in particolare, aveva motivato il rigetto sulla base della notevole “gravità dell'evento” per cui era stata comminata la pena dell’ergastolo, nonché per “l'elevatissima pericolosità” del detenuto.
Il difensore del detenuto si era, dunque, rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione, da parte del magistrato di sorveglianza, dell’art. 30 ord. pen., rilevando che “nella nozione di eventi familiari di particolare gravità devono includersi tutti gli eventi, non necessariamente luttuosi o negativi, particolarmente significativi nella vita di una persona, tra i quali rientra anche il matrimonio di un figlio”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover aderire alle conclusioni del Tribunale di Sorveglianza, rigettando il ricorso proposto per conto dell’ergastolano, in quanto infondato.
Evidenziava la Cassazione, sul punto, che l’art. 30, comma 2, ord. pen., “prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti (e agli internati) il permesso di uscire dal carcere, con le necessarie cautele esecutive, per ‘eventi familiari di particolare gravità’”.
Precisava la Corte, inoltre, “i requisiti della particolare gravità dell'evento giustificativo (…) devono essere verificati con riguardo alla capacità dell'evento stesso (…) di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico”.
Ciò che rileva, infatti, secondo la Cassazione, è l’evento abbia sia “inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità”.
Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza aveva, del tutto correttamente, negato il permesso al detenuto, ritenendo che il matrimonio di un figlio non potesse essere qualificato come evento “eccezionale”.
Osservava la Cassazione, in proposito, che “la natura di evento lieto e di occasione di convivialità, che caratterizza ordinariamente la celebrazione di un matrimonio (per quanto esso riguardi un proprio discendente), appare idonea a escludere, invero, quella carica di eccezionale tensione emotiva” che deve caratterizzare l’evento famigliare di “particolare gravità”, di cui parla l’art. 30, comma 2, ord. pen.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal legale dell’ergastolano, confermando integralmente il provvedimento oggetto di impugnazione.
Secondo la Cassazione il matrimonio di un figlio non può essere considerato un evento di gravità tale da giustificare la concessione del "permesso di necessità" all'ergastolano.