A partire dal 2024, la Legge di Bilancio ha introdotto un'importante modifica riguardo al congedo parentale, prevedendo che uno dei due genitori possa usufruire di un secondo mese retribuito all'80%, purché almeno uno dei due abbia completato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. Questo significa che, se anche uno solo dei genitori prende almeno un giorno di congedo dopo tale data, la coppia avrà diritto a questa mensilità aggiuntiva maggiorata.
L'INPS ha chiarito la questione nelle sue FAQ del 2024, confermando che le nuove disposizioni sono coerenti con quanto indicato nella circolare 57/2024.
Modifiche alle indennità di congedo parentale per il 2025
La durata complessiva del congedo parentale non è stata modificata dalla Manovra: rimane di 10 mesi, estendibile a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi di astensione. Tuttavia, la novità principale riguarda l'aumento dell'indennità per una delle mensilità, che sarà superiore al tradizionale 30%. Nel 2023, una mensilità era già stata elevata all'80%. Ecco come cambieranno i termini delle indennità:
- 2024: due mensilità all'80%, sette al 30%, il resto senza indennità;
- 2025: una mensilità all'80%, una al 60%, sette al 30%, le altre non indennizzate.
Secondo il Decreto Legislativo n. 151/2001, articoli 32 e seguenti, il congedo parentale spetta ai genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino. Di queste mensilità, solo nove sono coperte da indennità, mentre le restanti sono fruibili ma non retribuite.
Requisiti per l’indennità all’80% nel 2024
Il diritto all'aumento della mensilità indennizzata all'80% riguarda solo i lavoratori dipendenti, e si applica se il congedo viene preso nei primi sei anni di vita del figlio o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione. Inoltre, almeno uno dei genitori deve aver terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. È sufficiente che uno solo dei due genitori completi il periodo di congedo obbligatorio (maternità o paternità) successivamente a questa data, per far sì che entrambi abbiano diritto all'indennità maggiorata.
L'INPS chiarisce che, se uno dei genitori ha terminato il proprio congedo obbligatorio prima del 31 dicembre 2023, mentre l'altro lo ha fatto dopo, entrambi avranno comunque diritto al mese di congedo indennizzato all'80%. Questo principio si applica in base all’ultimo congedo obbligatorio concluso, come indicato dalla circolare INPS 57/2024.
Esempio pratico di indennità all’80%
Consideriamo una coppia con un figlio nato il 20 novembre 2023. La madre termina il suo congedo obbligatorio il 20 febbraio 2024. Il padre, invece, utilizza due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024. In questo caso, l'indennità sarà distribuita come segue:
- dal 21 novembre al 20 dicembre 2023: indennità all'80%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023;
- dal 21 dicembre al 31 dicembre 2023: indennità al 30%;
- dal 1° gennaio al 20 gennaio 2024: indennità all'80%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Dopo aver usufruito di questi periodi, i genitori avranno ancora dieci giorni di congedo parentale indennizzabile all'80%, se utilizzati entro il 2024. Dal 2025, invece, tale indennità scenderà al 60%.
Limitazioni per i lavoratori autonomi
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti. Di conseguenza, i congedi parentali fruiti da lavoratrici autonome o iscritte alla gestione separata non rientrano nel perimetro della norma. Se solo il padre è lavoratore dipendente e la madre è autonoma, il diritto all’indennità maggiorata si applica solo se il padre usufruisce di almeno un giorno di congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.