Attenzione a pregare a voce troppo alta in chiesa, perché potreste essere accusati del reato di “turbamento delle funzioni religiose”, previsto e disciplinato dall’art. 405 cod. pen.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 3072 del 23 gennaio 2017, si è occupata proprio di un caso in cui due soggetti erano stati accusati della commissione di questo reato, fornendo alcune precisazioni sull’argomento.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato due imputati del reato di cui all’art. 405 c.p., “per avere, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di fedeli del culto cristiano evangelico frequentatori delle funzioni religiose celebrate nella chiesa di tale culto, impedito e turbato l'esercizio delle funzioni, cerimonie e pratiche di culto celebrate dai ministri competenti, in particolare pregando ad alta voce al fine di coprire la voce dei celebranti e degli altri fedeli ed insultando e minacciando reiteratamente i celebranti e gli altri fedeli presenti alle funzioni”.
In sostanza, dunque, i due imputati erano stati accusati di essere penalmente responsabili per aver pregato a voce troppo alta, coprendo la voce delle altre persone che erano presenti in chiesa.
Ritenendo la sentenza ingiusta, gli imputati decidevano di proporre ricorso per Cassazione, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
Secondo gli imputati, infatti, la Corte d’appello non aveva adeguatamente tenuto conto del fatto che un testimone sentito nel corso del procedimento aveva “affermato che le provocazioni da parte degli imputati erano avvenute dopo la fine del culto e non avevano, perciò, interrotto o turbato il culto stesso”.
Un altro testimone, inoltre, “aveva riferito che si era trattato semplicemente di una preghiera svolta ad alta voce dagli imputati”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dagli imputati, rigettando il relativo ricorso.
Nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, dando “ampiamente e dettagliatamente conto delle ragioni della ritenuta responsabilità penale”, evidenziando, in particolare, che vi erano “dichiarazioni convergenti di più testimoni, precise e concordi nella sommaria descrizione dei diversi episodi, verificatisi per un lasso di tempo non modesto” e che non aveva alcuna rilevanza “il movente, rappresentato da dissidi all'interno della comunità religiosa”.
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti, confermando integralmente la sentenza di condanna resa dalla Corte d’appello e condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Commette "turbamento delle funzioni relisione" chi impedisce e turba l'esercizio delle funzioni, cerimonie e pratiche di culto pregando ad alta voce al fine di coprire la voce dei celebranti e degli altri fedeli.