Con i forti aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità e di molti servizi, l'incognita inflazione e stipendi non proporzionati al costo della vita, è plausibile chiedersi come funziona il bonus affitto previsto per i giovani. In base alla legge, a quali agevolazioni hanno diritto gli under 31 che ricadono in specifiche condizioni reddituali? Lo ha nuovamente chiarito l'Agenzia delle Entrate nella sua rivista ufficiale online, Fisco Oggi, richiamando le sue precedenti precisazioni di cui alla circolare 9/2022 e il dettato dell'art. 16 del T.U.I.R., comma 1-ter.
In particolare, l'amministrazione finanziaria ha ricordato gli attuali requisiti di accesso al bonus affitto giovani. Eccoli di seguito:
In particolare, l'amministrazione finanziaria ha ricordato gli attuali requisiti di accesso al bonus affitto giovani. Eccoli di seguito:
- l'età dei beneficiari deve essere compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- il reddito complessivo non deve essere maggiore di 15.493,71 euro;
- occorre la previa stipulazione di un contratto di locazione non transitorio per l'intera unità immobiliare o per parte di essa, da adibire a propria residenza (ai sensi della Legge sulle locazioni abitative);
- l'immobile adibito a residenza del conduttore deve essere diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
Ebbene, per chi rispetti queste condizioni, la norme vigenti prevedono - per i primi quattro anni di durata contrattuale - una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, oppure - se maggiore - pari al 20% dell'importo del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di duemila euro.
Si noti che, rispetto alla disciplina precedente contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi, l'art. 1, comma 155 della legge di Bilancio 2022 - come rimarca la citata circolare 9/2022 delle Entrate - ha di fatto allargato la portata del comma 1-ter dell'art. 16 TUIR, perché ha innalzato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti, esteso la detrazione fiscale al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare (ad esempio una stanza) e aumentato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, a patto che il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla legge.
Come già specificato nella circolare delle Entrate n. 34/E del 2008, inoltre, il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Conseguentemente, se il contribuente soddisfa i menzionati requisiti nel primo periodo d’imposta, occorrerà comunque verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d'imposta successivi, per continuare a beneficiare della detrazione fiscale in ognuno di essi. E il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta.
Infine, la detrazione è da intendersi suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione; nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, soltanto quest'ultimo potrà fruire della detrazione in oggetto, per la sua quota.
Si noti che, rispetto alla disciplina precedente contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi, l'art. 1, comma 155 della legge di Bilancio 2022 - come rimarca la citata circolare 9/2022 delle Entrate - ha di fatto allargato la portata del comma 1-ter dell'art. 16 TUIR, perché ha innalzato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti, esteso la detrazione fiscale al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare (ad esempio una stanza) e aumentato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, a patto che il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla legge.
Come già specificato nella circolare delle Entrate n. 34/E del 2008, inoltre, il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Conseguentemente, se il contribuente soddisfa i menzionati requisiti nel primo periodo d’imposta, occorrerà comunque verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d'imposta successivi, per continuare a beneficiare della detrazione fiscale in ognuno di essi. E il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta.
Infine, la detrazione è da intendersi suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione; nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, soltanto quest'ultimo potrà fruire della detrazione in oggetto, per la sua quota.