Il cuore della riforma risiede nel ribaltamento della validità dei contratti stipulati a distanza. Se, in passato, il consumatore si trovava spesso a dover dimostrare di non aver mai acconsentito a un cambio di fornitore, oggi la legge stabilisce un principio di nullità radicale per ogni accordo sottoscritto via telefono o messaggistica qualora manchi un consenso preventivo, esplicito e documentato. In altre parole, senza un'autorizzazione commerciale chiara, rilasciata dal cliente prima del contatto, l'eventuale contratto è giuridicamente inesistente. Questa misura mira a neutralizzare le cc.dd. attivazioni fantasma, garantendo che solo chi ha manifestato un interesse reale o ha fornito una delega specifica possa essere legittimamente contattato.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la fine dell'anonimato dei call center. La riforma impone che ogni comunicazione commerciale provenga esclusivamente da numeri telefonici identificabili e direttamente riconducibili al professionista o all'azienda mandante. Questa disposizione colpisce il sistema di sub-appalti e di società terze che operano nel telemarketing aggressivo, spesso utilizzando numerazioni camuffate o volatili per sfuggire alle segnalazioni.
Per rendere effettive queste tutele, il Decreto Bollette ha conferito poteri d'intervento rapido alle autorità di vigilanza. In presenza di accertate violazioni, l'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha ora la facoltà di ordinare il blocco immediato delle linee telefoniche utilizzate per le chiamate irregolari. Gli operatori di rete sono obbligati a dare esecuzione a tali provvedimenti, sospendendo i circuiti dei soggetti che ignorano i nuovi vincoli del Codice del Consumo.
Al contempo, viene semplificata la procedura di segnalazione per l'utente finale. Il cittadino che riceve una sollecitazione non autorizzata può rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali o all'Agcom, fornendo semplicemente il numero chiamante. Questo automatismo sposta l'onere della prova sulla società energetica, che dovrà dimostrare la sussistenza del consenso preventivo per evitare sanzioni pecuniarie e interdittive.
Le associazioni dei consumatori celebrano il provvedimento come uno “tsunami” di trasparenza, sottolineando che la complessità dei mercati energetici rende automaticamente inadeguata la vendita telefonica, dove è quasi impossibile fornire un quadro informativo completo sulle variabili tariffarie.
Di contro, le associazioni di categoria del settore telecomunicazioni (come Asstel) denunciano la natura discriminatoria dell'emendamento, evidenziando una disparità di trattamento rispetto ad altri comparti.