Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Avvocato registrato di nascosto: fa prova!

Avvocato registrato di nascosto: fa prova!
Nel procedimento disciplinare contro un avvocato fa prova la registrazione fatta di nascosto dal cliente.
La registrazione effettuata con il cellulare rientra nella definizione codicista di "riproduzione meccanica".

L'art. 2712 c.c. elenca le forme che può assumere la rappresentazione meccanica, tra cui anche le registrazioni fonografiche, ossia le normali registrazioni vocali effettuate con un supporto tecnologico.
La ratio di questa norma è infatti sempre più rivolta al riconoscimento come prova delle nuove tecniche di riproduzione della realtà derivanti dal progresso scientifico.

Tanto premesso la Corte di Cassazione si è interrogata se una registrazione audio effettuata dal cliente nel corso di una conversazione riservata con il proprio avvocato potesse essere utilizzata nel corso del procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo.

La risposta è stata affermativa. Secondo la sentenza 16 luglio 2021, n. 20384, la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra soggetti legittimati a parteciparvi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ex artt. 266 e segu. del Codice di procedura penale, bensì si configura come forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente. Questa interpretazione rientra nella consolidata visione della Corte di Cassazione, che aveva già affermato in molteplici occasioni come l'operazione di registrazione della conversazione costituisse prova documentale a condizione che l'autore abbia effettivamente e continuativamente partecipato o assistito, in ogni caso fatta salva la sua valutazione di affidabilità (Cass.pen. n. 13810/2019 e altre).

Con questa decisione i Supremi giudici hanno respinto il ricorso presentato da un avvocato, condannato per la violazione dell'art. 42, comma 1, del Codice Deontologico Forense.

L'avvocato, infatti, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per i commenti denigratori fatti nei confronti di un collega durante un colloquio con un cliente. Oltre a ciò aveva anche tentato di acquisire relazioni con i clienti in modo contrario alla correttezza e al decoro, arrivando a proporre al cliente un lavoro con un conoscente se, in cambio, avesse restituito il fascicolo di una controversia patrocinata dal collega che lo aveva offeso.

Inutili le argomentazioni del ricorrente, che aveva messo in dubbio l'utilizzabilità delle registrazioni, adducendo altresì una violazione del Codice della privacy, poiché eseguita in violazione del diritto di difesa e del domicilio privato quale certamente doveva considerarsi lo studio legale. La Corte, anche su questa censura, ha chiarito che utilizzo processuale della fonoregistrazione non è precluso dal c.d. Codice della privacy (D.Lgs. 196/93), se si tratta in particolare di "far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 13, co. 5, lett. b), ed art. 26, co. 4, lett. c)".

La Corte ha, dunque, confermato la condanna per la violazione dell'art. 42, comma 1, del Codice Deontologico Forense.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.