Tra le varie tipologie di sostegno economico riconosciuto in favore delle famiglie con figli a carico ritroviamo l’Assegno Unico e Universale.
L’Assegno Unico e Universale (c.d. AUU) è attribuito in favore di ciascun nucleo familiare:
L’Assegno unico e universale viene erogato a fronte di specifica domanda presentata sul portale online dell’INPS. In alternativa è possibile rivolgersi agli intermediari abilitati all’assistenza fiscale (i cc.dd. CAF).
L’AUU viene erogato in favore di tutti i nuclei familiari che abbiano figli a carico. Tuttavia, l’importo della misura può variare a seconda dell’ISEE.
Difatti, alle famiglie che, al momento della domanda, siano in possesso di ISEE valido, l’assegno è corrisposto in base alla fascia ISEE corrispondente.
La domanda può essere presentata anche da coloro che vedano il proprio ISEE attestato successivamente al 30 giugno: in questo caso l’importo commisurato al valore dell’ISEE viene corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati.
Tra l’altro, dato che - appunto - si tratta di una misura “universale”, potranno beneficiare dell’assegno anche coloro che abbiano un ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro annui ovvero in assenza di ISEE: in questo caso, però, verranno erogati gli importi minimi spettanti dalla normativa.
In particolare, in base alla rivalutazione Istat operata per il 2024, gli importi erogabili attraverso l’AUU sono stati innalzati a:
A questo importo, poi, devono essere aggiunte le ulteriori somme erogate a titolo di maggiorazione dell’AUU. Così, ad esempio, in presenza di 2 o più figli si può ottenere una maggioranzione che varia tra 17,10 e 96,90 euro.
Cosa cambia con l’Assegno di inclusione?
Come noto, il 31 dicembre 2023 è stato l’ultimo giorno in cui è stato possibile fruire dell’ormai superato Reddito di Cittadinanza.
Con il Decreto Lavoro 2023, infatti, la misura è stata sostituita dall’Assegno di inclusione (c.d. ADI), con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
In particolare, l’Assegno di Inclusione può essere erogato in favore dei nuclei familiari che abbiano almeno un componente (i) con disabilità, (ii) minorenne, (iii) con almeno 60 anni di età ovvero (iv) in condizioni di svantaggio (identificate dal Decreto Ministeriale n. 154 del 13 dicembre 2023).
I nuclei familiari percettori dell’ex Reddito di Cittadinanza ed in favore dei quali era riconosciuta l’erogazione anche dell’AUU come quota integrativa del Reddito stesso, continueranno a ricevere gli importi portati dall’Assegno Unico e Universale fino al corrente mese di febbraio 2024.
Tuttavia, per poter continuare a ricevere gli importi di cui all’Assegno Unico e Universale, con decorrenza da marzo 2024, i beneficiari dell’assegno di inclusione dovranno presentare apposita richiesta (con le modalità sopra descritte).
Difatti, come precisato dall’INPS, la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’Assegno di Inclusione non sostituisce in alcun modo la richiesta che dev’essere inoltrata all'Istituto stesso per poter beneficiare della prestazione familiare dell’AUU.
L’Assegno Unico e Universale (c.d. AUU) è attribuito in favore di ciascun nucleo familiare:
- per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21esimo anno di età che (i) frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, (ii) svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui, (iii) sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego ovvero (iv) svolga il servizio civile universale;
- senza limiti di età per i figli disabili.
L’Assegno unico e universale viene erogato a fronte di specifica domanda presentata sul portale online dell’INPS. In alternativa è possibile rivolgersi agli intermediari abilitati all’assistenza fiscale (i cc.dd. CAF).
L’AUU viene erogato in favore di tutti i nuclei familiari che abbiano figli a carico. Tuttavia, l’importo della misura può variare a seconda dell’ISEE.
Difatti, alle famiglie che, al momento della domanda, siano in possesso di ISEE valido, l’assegno è corrisposto in base alla fascia ISEE corrispondente.
La domanda può essere presentata anche da coloro che vedano il proprio ISEE attestato successivamente al 30 giugno: in questo caso l’importo commisurato al valore dell’ISEE viene corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati.
Tra l’altro, dato che - appunto - si tratta di una misura “universale”, potranno beneficiare dell’assegno anche coloro che abbiano un ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro annui ovvero in assenza di ISEE: in questo caso, però, verranno erogati gli importi minimi spettanti dalla normativa.
In particolare, in base alla rivalutazione Istat operata per il 2024, gli importi erogabili attraverso l’AUU sono stati innalzati a:
- euro 199,40 per ISEE inferiore a 17.090,61 euro;
- euro 57,00 per ISEE superiore a 45.574,96 euro o in caso di ISEE assente.
A questo importo, poi, devono essere aggiunte le ulteriori somme erogate a titolo di maggiorazione dell’AUU. Così, ad esempio, in presenza di 2 o più figli si può ottenere una maggioranzione che varia tra 17,10 e 96,90 euro.
Cosa cambia con l’Assegno di inclusione?
Come noto, il 31 dicembre 2023 è stato l’ultimo giorno in cui è stato possibile fruire dell’ormai superato Reddito di Cittadinanza.
Con il Decreto Lavoro 2023, infatti, la misura è stata sostituita dall’Assegno di inclusione (c.d. ADI), con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
In particolare, l’Assegno di Inclusione può essere erogato in favore dei nuclei familiari che abbiano almeno un componente (i) con disabilità, (ii) minorenne, (iii) con almeno 60 anni di età ovvero (iv) in condizioni di svantaggio (identificate dal Decreto Ministeriale n. 154 del 13 dicembre 2023).
I nuclei familiari percettori dell’ex Reddito di Cittadinanza ed in favore dei quali era riconosciuta l’erogazione anche dell’AUU come quota integrativa del Reddito stesso, continueranno a ricevere gli importi portati dall’Assegno Unico e Universale fino al corrente mese di febbraio 2024.
Tuttavia, per poter continuare a ricevere gli importi di cui all’Assegno Unico e Universale, con decorrenza da marzo 2024, i beneficiari dell’assegno di inclusione dovranno presentare apposita richiesta (con le modalità sopra descritte).
Difatti, come precisato dall’INPS, la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’Assegno di Inclusione non sostituisce in alcun modo la richiesta che dev’essere inoltrata all'Istituto stesso per poter beneficiare della prestazione familiare dell’AUU.