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Articolo 58 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Inderogabilitą delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili

Dispositivo dell'art. 58 Norme sui contratti agrari

Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51.

Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

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