Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, sono abrogati.