(1)Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.