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Articolo 32 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Aziende pluripoderali

Dispositivo dell'art. 32 Norme sui contratti agrari

Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto.

Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti può proporre un piano di utilizzazione delle attrezzature all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, nel termine di novanta giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato.

Qualora il podere o fondo oggetto della domanda di conversione si estenda su una superficie del complesso aziendale e sia in esso intercluso, è data facoltà al concedente di dare in affitto al concessionario, in alternativa, terreni, siti fuori o ai margini dell'azienda, di corrispondente valore e con analoghe caratteristiche colturali.

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