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Articolo 30 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Disposizioni particolari

Dispositivo dell'art. 30 Norme sui contratti agrari

Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni.

Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:

  1. a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone;
  2. b) durata di nove anni del contratto convertito.

Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la conversione, il contratto in atto di mezzadria, colonia o compartecipazione ha un'ulteriore durata di nove anni.

Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante, che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile(1).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 138 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 30" della l. 3 maggio 1982 n. 203.

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