Se la conversione è chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.
In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.