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Articolo 18 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Miglioramenti eseguiti dal proprietario

Dispositivo dell'art. 18 Norme sui contratti agrari

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti:

  1. "Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito. Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente".

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