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Articolo 18 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Organismi presso i tribunali

Dispositivo dell'art. 18 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Spiegazione dell'art. 18 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

In applicazione dell’articolo 60, comma 3, lettera e) della legge delega, l’articolo 18 stabilisce che i consigli degli ordini forensi possano costituire organismi di conciliazione, da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale. L’iscrizione a semplice domanda è comunque subordinata alla verifica, da parte dell’amministrazione che detiene il registro, di alcuni requisiti minimi, che consentono all’organismo il materiale svolgimento dell’attività.
Resta inoltre fermo, come stabilisce la Relazione illustrativa al D. Lgs. 28/2010, che anche questi organismi sono soggetti ai motivi di sospensione o cancellazione degli iscritti, così come di revoca dell’iscrizione.

Come chiarisce il Consiglio Nazionale Forense, l'organismo può essere sia un’articolazione interna del consiglio, sia un ente autonomo (ad esempio una fondazione). Più ordini possono inoltre concludere convenzioni per svolgere congiuntamente il servizio di mediazione. In questo caso, è necessario procedere alla istituzione di un soggetto autonomo e terzo rispetto agli ordini che lo istituiscono.
La previsione che i consigli degli ordini forensi possano costituire organismi di mediazione avvalendosi del proprio personale, utilizzando locali loro messi a disposizione dall’amministrazione della giustizia, attribuisce un ruolo fondamentale all’avvocatura nell’ambito della risoluzione alternativa delle controversie e, in particolare, della mediazione.
La dottrina ritiene che, nel disegno del legislatore, gli organismi istituiti dai consigli degli ordini forensi siano destinati a costituire l’ossatura fondamentale, radicata sul territorio in maniera omogenea, dell’intero sistema di conciliazione stragiudiziale delle controversie che si è inteso introdurre con la normativa sulla Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Per quanto attiene poi alla natura giuridica di tali organismi, si ritiene che essi operino come organi del consiglio deputati alla gestione del servizio di mediazione amministrata e conseguentemente non sembra che possano costituire autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, distinti da quelli facenti capo all’ente di cui essi costituiscono emanazione.
Problematica strettamente legata alla natura giuridica dell'ente è quella della diretta imputabilità all’ordine delle attività espletate dall’organismo da questi istituito, con conseguente assunzione di responsabilità direttamente in capo al consiglio dell’ordine. Su tale questione le vedute sono divergenti, e la soluzione dipende proprio dalla qualificazione che si voglia attribuire agli organismi di mediazione istituiti presso i tribunali, se enti autonomi o organi del consiglio.

Dal punto di vista statistico, infine, emerge che la maggior parte della domanda del servizio di mediazione si indirizza alternativamente verso gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio o presso gli ordini degli avvocati e solo marginalmente verso organismi di natura privatistica.

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