(massima n. 1)
È irrilevante, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'assenza di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, ove il comportamento illecito del prestatore abbia determinato il venir meno del requisito della fiducia. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto legittimo il licenziamento in tronco intimato ad un dipendente di un istituto di credito che aveva commesso un falso materiale imitando la firma di un collega al fine di consentire il versamento di alcuni assegni ad un cliente della banca al quale era stato bloccato il conto corrente).