(massima n. 1)
Non è affetta da violazione dell'art. 2106 c.c. la sentenza di merito che ritenga non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento, ancorché abbastanza grave da determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa, il comportamento doloso del lavoratore consistito in false attestazioni documentali finalizzate al rimborso di spese non effettuate, quando l'esiguità del danno patrimoniale arrecato, anche in riferimento alle grandi dimensioni dell'impresa, seppure idonea a diminuire il necessario legame di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro, sia tale da non giustificare l'inflizione di una sanzione capace di privare iI lavoratore dei mezzi sufficienti ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.