(massima n. 1)
L'assoluzione dal delitto di furto contestato al lavoratore e posto a base del licenziamento del medesimo, una volta che con quel giudicato č stata esclusa la commissione del fatto, non solo non costituisce ragione idonea per risolvere il rapporto, ma preclude, sotto il vigore del precedente art. 28 c.p.p. (e, pił limitatamente, dell'art. 652 nuovo c.p.p.) la possibilitą di svolgere ulteriori accertamenti in ordine allo stesso fatto posto alla base del provvedimento espulsivo.