(massima n. 1)
Dall'art. 654 c.p.p. si desume che se č doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non č, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilitā penale la conseguenza automatica vincolante per il giudizio civile dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialitā, non decisivi per la configurazione del reato contestato possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimitā del licenziamento irrogato al lavoratore il quale per i medesimi fatti addebitatigli come giusta causa di licenziamento era stato assolto in sede penale ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p. che ha sostituito la cosiddetta assoluzione per insufficienza di prove giā prevista dall'art. 479 c.p.p. abrogato).