(massima n. 1)
L'assenza ingiustificata alla visita medica di controllo del lavoratore assente per malattia rileva, oltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 463/1983 (convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983), anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo sussistente nei confronti del datore di lavoro di sottoporsi al controllo, sanzionabile, in relazione alla gravitā del caso, anche con il licenziamento; il recesso del datore di lavoro non presuppone necessariamente l'esistenza di una specifica previsione di tale mancanza nel codice disciplinare applicabile, atteso che la predisposizione di una normativa secondaria č richiesta solo per l'esercizio del potere disciplinare con l'adozione di misure conservative, mentre il potere di recedere dal rapporto per giusta causa o giustificato motivo deriva direttamente dalla legge.