(massima n. 1)
In tema di organizzazioni di tendenza il licenziamento ideologico, collegato cioè all'esercizio, da parte del prestatore di lavoro, di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di opinione, la libertà di religione e, nel campo scolastico, la libertà di insegnamento, è lecito negli stretti limiti in cui esso sia funzionale a consentire l'esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà dei partiti politici e dei sindacati, la libertà religiosa e la libertà della scuola, e nelle ipotesi in cui l'adesione ideologica costituisca requisito della prestazione. In particolare, con riferimento a scuole gestite da enti ecclesiastici, la cui istituzione non contrasta con l'art. 33 della Costituzione, l'esigenza di tutela della tendenza confessionale della scuola si pone solo in relazione a quegli insegnamenti che caratterizzano tale tendenza; non può pertanto ritenersi legittimo il licenziamento intimato da un istituto di istruzione religioso di confessione cattolica ad un proprio insegnante laico di educazione fisica per avere questi contratto matrimonio col rito civile e non con quello religioso, in quanto la materia insegnata prescinde completamente dall'orientamento ideologico del docente ed è indifferente rispetto alla tendenza della scuola.