(massima n. 2)
Per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento, la quale si configura come grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro ed in particolare dell'elemento fiduciario che deve sussistere fra le parti, la valutazione del giudice va compiuta non con riguardo al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo. In tale valutazione, qualora i fatti addebitati al lavoratore integrino anche gli estremi dell'illecito penale, il giudice non è vincolato dall'esito degli eventuali accertamenti in sede penale, giacché, secondo il codice di procedura penale vigente, più non sussiste il criterio della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile o amministrativa, onde il giudice investito della controversia può accertare fatti costituenti condotte penalmente rilevanti e pervenire a qualificazioni e soluzioni del tutto autonome da quelle della sede penale.