(massima n. 1)
Quando il contratto collettivo punisca con sanzione disciplinare non espulsiva un determinato comportamento del lavoratore, non è consentito al giudice di merito di apprezzare tale condotta quale ragione di irrimediabile lesione del rapporto fiduciario, legittimante il recesso del datore di lavoro, sempreché peraltro vi sia integrale coincidenza tra la fattispecie contrattualmente prevista e quella effettivamente realizzata, restando per contro quella valutazione possibile (e doverosa) quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei (ed aggravanti) rispetto all'ipotesi contrattuale, nel qual caso, peraltro, il giudizio sulla effettiva gravità del fatto addebitato al dipendente non può prescindere dalla adeguata considerazione dell'eventuale provocazione da parte del datore di lavoro (anche a mezzo di altro dipendente nell'esercizio dei poteri gerarchici a questi attribuiti).