(massima n. 1)
La reiterazione di una condotta disciplinarmente rilevante può legittimamente essere considerata nella valutazione della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento da ultimo messo in atto dal lavoratore, tanto più quando gli episodi precedenti, pur non sanzionati sul piano disciplinare, siano stati oggetto di richiami da parte dei preposti. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato l'impugnativa contro un licenziamento intimato al dipendente addetto, presso il magazzino di un supermercato, alla conduzione di un «muletto» utilizzato per la movimentazione della merce, il quale, procedendo ad elevata velocità e con le pale del mezzo alzate, aveva determinato la collisione con un altro mezzo similare, arrecando danni materiali e lesioni personali all'altro conducente: il giudice a quo, nel rigettare la domanda aveva ritenuto sussistente un'intenzionalità nella guida imprudente, una colpa cosciente del responsabile, e aveva altresì valutato i numerosi precedenti di guida veloce e spericolata, contestati da superiori e colleghi, anche se non disciplinarmentesanzionati).