(massima n. 1)
In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorquando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito deve esaminarli non partitamente, ma globalmente al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia riposta dal datore di lavoro nel dipendente, atteso che la molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che costituisce ulteriore negazione degli obblighi del dipendente ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi stessi. Inoltre, ai fini della valutazione della permanenza del rapporto fiduciario tra datore e dipendente va considerato che la fiducia richiesta è di differente intensità a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver considerato complessivamente la condotta della dipendente — infermiera professionale in un ospedale, addetta al blocco operatorio —, nella molteplicità delle contestazioni e dei fatti interni alle singole contestazioni, fra le quali medicinali scaduti, attrezzature e supporti medico chirurgici scaduti, mancata sterilizzazione di mobili e suppellettili, ingiustificata presenza di creme per mani di uso personale, nonché cibi e bevande; per non aver valutato i fatti addebitati nell'ambito della peculiare delicatezza della funzione svolta, della conseguente elevata responsabilità e della fiducia che esigeva; per l'inadeguata valutazione della ritenuta assenza di danno all'immagine di una struttura ospedaliera che la divulgazione della notizia propalata dalla lavoratrice — presenza di medicinali, attrezzature e supporti medico chirurgici scaduti — comportava nei confronti del personale dell'azienda e per la diffusiva potenzialità verso l'esterno).