(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della gravitą dell'inadempimento che giustifica il licenziamento disciplinare, non rileva il fatto che l'addebito riguardi una mancanza isolata del dipendente, atteso che nessuna norma di legge e nessun principio generale impongono al datore di lavoro di rinviare (o condizionare) l'irrogazione del provvedimento espulsivo al verificarsi eventuale e futuro di un altro episodio in mancanza del quale la fiducia deve intendersi ricostituita.