(massima n. 1)
L'art. 2119 c.c., collegando il licenziamento ad una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, non richiede che detta causa consista in un fatto singolo, ma ammette la pluralità di fatti, gravi non in sé ma considerati complessivamente; ne consegue che l'intimazione del licenziamento può seguire immediatamente l'ultimo di questi fatti, ed anche ad una certa distanza di tempo dai fatti precedenti, puniti con le sole sanzioni conservative.