(massima n. 1)
Con riguardo all'obbligo di valutazione delle proporzionalità — rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore — della sanzione del licenziamento, la negazione, da parte del giudice del merito, dello stato di necessità (reale o putativo) dedotto dal lavoratore non comprende implicitamente la negazione della sussistenza di circostanze attenuanti, ove la sussistenza dello stato suindicato sia esclusa per la mancanza di un elemento (assoluta necessità del fatto in rapporto al pericolo, reale o supposto) rilevante solo ai fini della configurabilità di un'attenuante, quale, ad esempio, l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. (Nella specie, relativa a licenziamento di un dipendente della Sip, resosi responsabile della manomissione dell'utenza telefonica della moglie separata e giustificatosi con la necessità di controllare il figlio tossicodipendente, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva escluso lo stato di necessità, reale o putativo, per la mancanza dell'assoluta inevitabilità della condotta, stante la possibilità di una richiesta di controllo alle autorità competenti, ma aveva omesso di valutare se gli elementi oggettivi e soggettivi, prospettati dal lavoratore in relazione alla dedotta tossicodipendenza del figlio, fossero o no configurabili come circostanze idonee ad attenuare, tenuto anche conto della precedente condotta lavorativa, la gravità dell'infrazione degradandola ad un piano inferiore di sanzionabilità).