(massima n. 1)
In tema di licenziamento per giusta causa, č irrilevante che i comportamenti addebitati al lavoratore abbiano o meno comportato un danno per il datore di lavoro, essendo invece rilevante solo l'idoneitā dei suddetti comportamenti ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario, indipendentemente dal concreto verificarsi di un danno e dall'entitā di esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimitā del licenziamento irrogato ad una guardia giurata alla quale era stato, tra l'altro, contestato di avere organizzato nottetempo, senza alcuna autorizzazione, una riunione nei locali dell'ospedale dove prestava servizio, introducendo estranei nei suddetti locali e distogliendo personale dal servizio di guardia).