(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966. Inoltre, la nozione di «giustificatezza» del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Tuttavia, in sede di verifica (ad opera del collegio arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva o dell'autorità giudiziaria) della sussistenza di un'idonea giustificazione a base dei licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, spetta pur sempre al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti nonché la loro idoneità a giustificare il recesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato, ritenendola congruamente motivata, la sentenza di seconde cure, che, in conformità con la decisione di primo grado, aveva escluso che fosse stata allegata dalla società datrice di lavoro una adeguata giustificazione del licenziamento del dirigente appellato, giudicando irrilevante a tal fine la deliberazione dei soci di porre in liquidazione la società, in quanto risalente ad oltre due mesi prima della decisione di risolvere il rapporto in questione).