(massima n. 1)
Nell'ipotesi di licenziamento di dirigente industriale senza il rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970 (nella specie per mancata contestazione degli addebiti) sono dovuti, oltre all'indennitą di mancato preavviso, anche le indennitą aggiuntive eventualmente previste per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato, dovendosi ritenere equiparabile la mancanza di giusta causa alla mancata contestazione dei fatti che avrebbero potuto integrarla, atteso che, diversamente opinando, per sottrarsi alla erogazione delle suddette indennitą aggiuntive, sarebbe sufficiente intimare il licenziamento al dirigente senza contestargli alcun addebito.