(massima n. 1)
Ritenuta l'illegittimitą del licenziamento di un dirigente d'azienda per inosservanza delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in materia di provvedimenti disciplinari (nella specie in applicazione di un principio di diritto enunciato dalla Cassazione nello specifico giudizio), deve escludersi che tale illegittimitą implichi la nullitą del licenziamento stesso, poiché nell'area della libera recedibilitą tale vizio comporta l'inopponibilitą della dedotta giusta causa e conseguentemente l'obbligo del pagamento del preavviso. (Nella specie, in accoglimento di un altro motivo di ricorso, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda di pagamento dell'indennitą supplementare).