(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro dei dirigenti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, non č assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3, legge n. 604 del 1966, non avendo la suddetta legge n. 108 inciso sull'art. 10 della legge n. 604, con la conseguenza che nel suddetto rapporto di lavoro la stabilitā pub essere assicurata soltanto mediante l'introduzione ad opera dell'autonomia collettiva o individuale di limitazioni alla facoltā di recesso del datore di lavoro; tuttavia, in caso di recesso come nella specie non affetto da nullitā ma soltanto ingiustificato, l'atto di recesso č inidoneo a realizzare la risoluzione del rapporto di lavoro soltanto nell'ambito dell'area di operativitā della stabilitā reale.(Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, a fronte del recesso datoriale dal rapporto di lavoro con due dirigenti comunicato per un motivo non consentito dal contratto collettivo, aveva ritenuto che il rapporto di lavoro non si fosse risolto).