(massima n. 1)
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 il cui art. 2 ha esteso, al licenzia-mento del dirigente, l'obbligo di comunicazione per iscritto, ma non quello della motivazione la nozione di «giustificatezza» del licenziamento per tale categoria di dipendenti non coincide con quella di giusta causa e di giustificato motivo di cui agli artt. 2119 c.c. e 3 della legge n. 604 del 1966, ma è prevista dai principali contratti collettivi al fine del riconoscimento di una indennità supplementare in caso di ingiustificatezza del recesso datoriale. Tale ultima fattispecie si verifica allorché il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede che presiede all'esecuzione dei contratti ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del suddetto diritto.