(massima n. 1)
L'art. 361 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 60 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel consentire il differimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, ed in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, non esclude, in mancanza di detta riserva, l'ammissibilitą del ricorso immediato avverso la predetta sentenza.