(massima n. 1)
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, il rapporto di lavoro del dirigente non č assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, non avendo la suddetta legge n. 108 inciso sull'art. 10 della legge n. 604. Pertanto la limitata tutela del licenziamento del dirigente trova fonte unicamente nella previsione generalmente contenuta nei contratti collettivi, attraverso il richiamo alla nozione di "giustificatezza" del provvedimento espulsivo, e cioč ad un requisito (la cui insussistenza, ferma la validitā del recesso, attribuisce il diritto ad una speciale indennitā supplementare a carattere risarcitorio), il cui contenuto, trattandosi di un istituto di origine contrattuale, va enucleato dal giudice del merito con indagine interpretativa della clausola collettiva ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., censurabile in sede di legittimitā solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.