(massima n. 1)
La nozione di «giustificatezza» del licenziamento, in considerazione della specialità della posizione del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si distingue da quella di giustificato motivo ex legge 15 luglio 1966, n. 604, e consiste nell'assenza di arbitrarietà, o, per converso, nella ragionevolezza del provvedimento che lo dispone, da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede. (Nella specie, la S.C. confermando sul punto la sentenza impugnata, ha escluso la «giustificatezza» del licenziamento del dirigente determinato dalle perplessità da questi sollevate in ordine alla regolarità, sotto i profili contabili e fiscale, delle modifiche apportate al bilancio di esercizio della società della quale era dipendente).