(massima n. 1)
I limiti al potere di recesso del datore di lavoro nei confronti dei dirigenti d'azienda, ai quali non trova applicazione la disciplina limitativa del licenziamento individuale, sono rimessi all'autonomia privata, sia collettiva che individuale, che può far ricorso anche a clausole o concetti generali per disciplinare l'ipotesi del licenziamento ingiustificato pur senza specificarla in una casistica dettagliata o in una definizione particolareggiata, ma non fino al punto da attribuire alla nozione di «giustificatezza» del licenziamento una tale ampiezza da ritenere sufficiente qualsiasi motivazione non pretestuosa; né la legittimità del licenziamento è assicurata dal mero rispetto delle regole di correttezza e buona fede che costituiscono semplicemente un criterio di valutazione di condotte rilevanti sotto il profilo giuridico, ma non definiscono le ipotesi nelle quali i contratti collettivi hanno ritenuto giustificato il licenziamento.